Al decreto legislativo n. 87 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5;»;
  • b)all'articolo 15 il comma 3 e' abrogato;
  • c)all'articolo 39 il comma 2 e' abrogato.

Testo vigente dal 14 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-06;37~art7 · fonte del testo