In casi di dubbio fondato il Ministero della sanita' richiede all'Autorita' competente di un altro Stato membro conferma della veridicita' e autenticita' dei diplomi, certificati o altri titoli, rilasciati in detto Stato membro, nonche' conferma dell'osservanza di tutti i requisiti di formazione previsti al Titolo II e al Titolo III.

Testo vigente dal 23 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;368~art17 · fonte del testo