All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalita' delle attivita' e della loro incidenza sull'ambiente".
Testo vigente dal 21 ottobre 1999
