All'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera c), dopo le parole: "e 12 m" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione dei semirimorchi,";
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.";
  • c)al comma 6 dopo le parole: "o trasporti eccezionali" sono aggiunte le seguenti: "se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento";
  • d)al comma 7 le parole: "e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10." sono sostituite dalle seguenti: ", salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art27 · fonte del testo