All'articolo 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella ipotesi di impossibilita' a provvedere da parte del trasgressore, l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente proprietario, con le modalita' di cui al comma 4.";
  • b)il comma 6 diventa comma 7.

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art111 · fonte del testo