Disposizioni transitorie in materia di perseguibilita' a querela Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se e' pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facolta' di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

Testo vigente dal 24 aprile 2018

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-10;36~art12 · fonte del testo