Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 11 aprile 2013

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-18;36~art6 · fonte del testo