L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente: "Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone). - 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. 2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".

Testo vigente dal 19 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;359~art4 · fonte del testo