Ai componenti del Consiglio nazionale forense e' corrisposto, oltre le eventuali indennita' di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari di grado 5°, un gettone di presenza nella misura di cui agli articoli 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 572 e 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1946, n. 623. La spesa relativa gravera' sui Capitolo 15 del bilancio del Ministero di grazia, e giustizia. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1948.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
