Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.
- Art. 1 — Iscrizione all'INPS dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO
- Art. 2 — Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre 1990
- Art. 3 — Regime pensionistico degli iscritti già pensionati
- Art. 4 — Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3
- Art. 5 — Trasformazione degli attuali fondi pensionistici e loro destinazione a finalità di previdenza integrativa
- Art. 6 — Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro
- Art. 7 — Equilibrio finanziario della gestione speciale