Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' dovuta per l'anno 1947, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita' del salario in denaro e delle indennita' di carovita, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285 e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 30 aprile 1948.
Testo vigente dal 30 aprile 1948
