I comuni destinatari del patrimonio edilizio e delle opere infrastrutturali realizzate nell'ambito del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del processo verbale di cui all'articolo 1, comma 1, provvedono all'accatastamento degli alloggi, indicando lo stato di conservazione e manutenzione, l'occupante ed il titolo di occupazione e specificando se vi sia corresponsione di un canone e il relativo ammontare. Se emergono inadempimenti del concessionario che ha realizzato le opere rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e ancora rilevabili in ragione dello stato delle procedure di collaudo e del tempo trascorso, essi sono ritualmente contestati in sede di conferenza di servizi ovvero di accordo per la definizione in via amministrativa delle controversie di cui all'articolo 8.

Testo vigente dal 15 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-20;354~art4 · fonte del testo