Le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, sono applicabili per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 29 aprile 1948
Le disposizioni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, sono applicabili per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 29 aprile 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-03;350~art1 · fonte del testo
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