Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Campania, Puglia e Calabria. La regione, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, esercita le funzioni amministrative relative a:

  • a)servizi ferroviari delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  • b)servizi marittimi delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
  • c)servizi aerei delegati ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. Le province esercitano le funzioni amministrative relative ai seguenti servizi, ad esclusione di quelli di competenza comunale:
  • a)automobilistici;
  • b)a guida vincolata ed in sede propria, diversi da quelli ferroviari;
  • c)di navigazione interna. Nel caso in cui i servizi indicati nel comma 3 interessino il territorio di piu' di una provincia della stessa regione, le relative funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico che si svolgono interamente nell'ambito del comune stesso.

Testo vigente dal 8 ottobre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-09-22;345~art1 · fonte del testo