Art. 1 — Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento"

All'articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel comma 3, dopo le parole: "i posti vacanti e disponibili sono riservati" sono inserite le seguenti: "ed attribuiti con precedenza assoluta anche rispetto all'assegnazione di eventuali sedi libere sul restante territorio provinciale";
  • b)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nelle scuole materne situate nelle localita' ladine di cui al comma 1 il ladino e' usato, accanto alla lingua italiana, quale lingua di insegnamento. A tal fine la legge provinciale prevede che nelle predette scuole, nell'ambito delle procedure di assunzione, assegnazione e mobilita' e' riconosciuta precedenza assoluta al personale insegnante che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'accesso ai posti relativi, abbia dimostrato la conoscenza della lingua e cultura ladina, da accertarsi secondo le modalita' stabilite dalla medesima legge provinciale.". L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 667, e' abrogato.

Testo vigente dal 7 ottobre 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-08;344~art1 · fonte del testo