Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovra' effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Testo vigente dal 28 aprile 1948
