Le disposizioni indicate nell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, sono applicabili fino al 30 giugno 1948, per tutti i lavori e le forniture che il Ministero dell'interno dovra' effettuare, entro la stessa data, per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 28 aprile 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-07;342~artunico · fonte del testo