L'articolo 29 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: «Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28. 2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

Testo vigente dal 12 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;34~art3 · fonte del testo