All'art. 14 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le risultanze dei rendiconti" sono inserite le seguenti: "o conti consolidati";
  • b)la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalle seguenti: " d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  • e)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art5 · fonte del testo