Al comma 1 dell'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;".
  • b)la lettera q) e' sostituita dalla seguente: " q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art46 · fonte del testo