All'art. 49 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:

  • a)il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
  • b)la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
  • c)la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art15 · fonte del testo