L'articolo 6 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Sovrintendente). - 1. Il sovrintendente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sulla base di una rosa di tre nominativi proposta dal consiglio di amministrazione, tra persone in possesso di elevato profilo culturale e di comprovati requisiti tecnico-professionali, in relazione alle finalita' dell'Istituto. 2. Il sovrintendente:

  • a)elabora, sulla base degli indirizzi artistico-culturali proposti dal consigliere delegato, i programmi di attivita' dell'Istituto, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;
  • b)dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attivita' dell'Istituto;
  • c)partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. 3. L'incarico del sovrintendente e' conferito dal presidente con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni e rinnovabile. 4. Il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del sovrintendente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.».

Testo vigente dal 9 febbraio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;33~art6 · fonte del testo