Per il periodo d'imposta 1999, e' istituita una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad abitazione principale, e' determinata nei seguenti ammontari:

  • a)L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
  • b)L. 160.000, se il reddito complessivo e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il conduttore dimora abitualmente.

Testo vigente dal 20 settembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;327~art1 · fonte del testo