La dichiarazione prescritta dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, nei riguardi dell'imposta dovuta per l'anno 1947 deve essere presentata entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e, se gia' presentata, potra' essere rettificata nello stesso termine in conformita' della relazione estimativa di cui all'articolo primo del presente decreto; quella relativa all'imposta dovuta per l'anno 1948 deve essere presentata entro il 30 novembre dello stesso anno. Il termine utile per la notificazione dell'avviso di accertamento, di cui al terzo comma del citato art. 5 scade, nei confronti delle dichiarazioni contemplate dal comma precedente, il 31 dicembre 1949.

Testo vigente dal 26 aprile 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;326~art4 · fonte del testo