E' autorizzata, nell'esercizio finanziario 1947-1948, la spesa di due miliardi di lire per i sussidi integrativi di esercizio di cui all'art. 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 aprile 1948
