Art. 17 — Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non e' stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione e di lavorazione della selvaggina. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

Testo vigente dal 13 marzo 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;32~art17 · fonte del testo