Art. 6 — Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' abrogato. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati. 2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.».

Testo vigente dal 13 aprile 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32~art6 · fonte del testo