L'articolo 7 del decreto e' sostituito dal seguente: «Art. 7 (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico e' composto da:

  • a)il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
  • b)cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalita' ed esperienza nel settore cinematografico e delle comunicazioni. 2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
  • a)ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
  • b)all'attivita' della Cineteca nazionale;
  • c)alle attivita' di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica. 3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Testo vigente dal 9 febbraio 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;32~art8 · fonte del testo