Art. 41 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993

All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
  • b)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».

Testo vigente dal 30 dicembre 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-28;310~art41 · fonte del testo