Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 582, secondo comma, le parole: «61, numero 11-octies),» sono soppresse e dopo la parola: «583» sono inserite le seguenti: «, 583-quater, secondo comma, primo periodo,»;
  • b)all'articolo 635, quinto comma, primo periodo, dopo le parole: «dal primo comma» sono inserite le seguenti: «, nonche' dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),».

Testo vigente dal 20 marzo 2024

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-03-19;31~art1 · fonte del testo