Le modalita' per la concessione dei mutui saranno stabilite dal Ministro per le finanze in base a motivate proposte che la Commissione di cui all'articolo precedente e' tenuta a fare di volta in volta in vista delle varie esigenze cui si dovra' provvedere.

Testo vigente dal 9 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-18;31~art4 · fonte del testo