Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il commercio con l'estero, e' autorizzato a concedere, non oltre l'esercizio 1949-50, ed entro il limite stabilito al precedente art. 1, la garanzia dello Stato anche direttamente ai committenti esteri, a fronte degli anticipi da questi corrisposti a cantieri navali italiani, quando l'esecuzione delle commesse presenti un interesse evidente per l'economia nazionale, e siano soddisfatte le condizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 987.
Testo vigente dal 23 aprile 1948
