Gli organici dei ricostituiti comuni di Beregazzo con Figliaro e di Castelnuovo Bozzente, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi noti potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Figliaro, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Testo vigente dal 23 aprile 1948
