All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo le parole: «che ne facciano richiesta» sono inserite le seguenti: «e non pongono in essere discriminazioni tra gli utenti, comprese le comunita' di energia rinnovabili e le comunita' energetiche dei cittadini, in particolare a favore delle societa' collegate»;
  • b)dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le imprese distributrici informano gli utenti del sistema, in modo trasparente, dello stato di avanzamento e del trattamento delle loro richieste di connessione. Esse forniscono tali informazioni entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Se la richiesta di connessione non e' accolta ne' respinta in modo permanente, le imprese distributrici aggiornano tali informazioni periodicamente, almeno con cadenza trimestrale. Le imprese distributrici offrono agli utenti del sistema la possibilita' di richiedere la connessione alla rete e di presentare i documenti pertinenti esclusivamente in forma digitale.».

Testo vigente dal 9 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-07;3~art8 · fonte del testo