L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.".

Testo vigente dal 23 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-09-11;296~art9 · fonte del testo