I produttori di batterie oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire durevolmente, almeno i seguenti obiettivi di raccolta per i rifiuti di batterie portatili:

  • a)63 per cento entro il 31 dicembre 2027;
  • b)73 per cento entro il 31 dicembre 2030. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie portatili e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento. I produttori delle batterie per mezzi di trasporto leggeri oppure, in caso di adempimento in forma collettiva, i sistemi collettivi di gestione, avvalendosi del Centro di coordinamento batterie, conseguono, e continuano a conseguire nel tempo, almeno i seguenti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:
  • a)51 per cento entro il 31 dicembre 2028;
  • b)61 per cento entro il 31 dicembre 2031. Il tasso di raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri e' calcolato annualmente dal Centro di coordinamento batterie conformemente all'allegato XI al Regolamento. Il Centro di coordinamento batterie adotta le opportune misure atte al conseguimento degli obiettivi di raccolta e, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, adotta misure correttive nei confronti dei produttori e dei sistemi di gestione a cui essi aderiscono.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art19 · fonte del testo