Il rappresentante autorizzato fornisce all'autorita' di vigilanza del mercato, su richiesta, una copia del mandato di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del Regolamento, redatta in lingua italiana. I recapiti del fabbricante, di cui all'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento, sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. I recapiti dell'importatore, di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del Regolamento sono indicati, in forma chiara e leggibile, in una o piu' lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorita' di vigilanza del mercato sul territorio nazionale. L'indicazione di un indirizzo web sul prodotto, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento non esenta il fabbricante e l'importatore dagli obblighi di informazione previsti rispettivamente dall'articolo 38 e dall'articolo 41 del Regolamento.

Testo vigente dal 6 marzo 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-02-10;29~art14 · fonte del testo