Obbligo di contattare l'autorita' competente di altro Stato membro L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro. Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Testo vigente dal 7 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;29~art4 · fonte del testo