Al fine di valutare l'impatto organizzativo e gestionale e il rapporto costi-benefici derivanti dall'eventuale processo di estensione del sistema tavolare di pubblicita' immobiliare all'intero territorio regionale, la Regione e' autorizzata ad individuare un comune, o un ambito non superiore a tre comuni, presso il quale procedere, in via sperimentale e senza alcun effetto giuridico, all'impianto dei libri fondiari. Al termine della sperimentazione di cui al comma 1, lo Stato e la Regione ne valutano congiuntamente gli esiti. Gli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al comma 1 sono totalmente a carico della Regione.

Testo vigente dal 21 febbraio 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;29~art4 · fonte del testo