All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a) le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;
  • b)alla lettera b) le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».

Testo vigente dal 27 novembre 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-11-07;285~art2 · fonte del testo