L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. - 1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonche' le sentenze ed i provvedimenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca.".

Testo vigente dal 14 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-29;283~art12 · fonte del testo