Art. 6 — Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.

Testo vigente dal 18 marzo 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28~art6 · fonte del testo