Art. 1 — Disposizioni in materia di controlli metrologici

Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Esclusioni dal campo di applicazione). - 1. Al fine di favorire la possibilita' per i consumatori di acquistare latte crudo, non preconfezionato, in piccole quantita' predeterminate, fino ad un massimo di cinque litri per ciascuna erogazione, i distributori automatici per la vendita di tale prodotto al consumatore, il quale deve essere munito di adeguato recipiente, sono esonerati, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/22/CE dalle procedure di valutazione di conformita', dall'apposizione delle marcature di cui agli articoli 5 e 13 e dai controlli previsti dall'articolo 14, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di commercializzazione del latte e di sicurezza alimentare. I distributori in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo possono essere utilizzati senza essere sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli ambiti di controllo a tutela dei consumatori e le attivita' di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 effettuate da parte dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 1. 2. I distributori di cui al comma 1 devono in ogni caso soddisfare le seguenti condizioni:

  • a)l'iscrizione apposta sul distributore deve indicare che la quantita' di latte offerta e' da considerarsi come quantita' minima garantita;
  • b)deve essere indicata la ragione sociale dell'esercente, la sua sede piu' vicina ed i relativi recapiti e, con indicazione separata, le istruzioni d'uso;
  • c)l'esercente deve assicurare il corretto funzionamento e la verificazione a cadenza biennale del dispositivo di dosaggio le cui risultanze devono essere messe a disposizione degli organi di vigilanza.».

Testo vigente dal 20 febbraio 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;28~art1 · fonte del testo