Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere:
- I)amnistia per i delitti preveduti dalle leggi, le quali disciplinano il conferimento agli ammassi del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco, del risone, dell'olio e degli altri prodotti agricoli, nonche' dei grassi suini, del latte, del burro e degli altri generi alimentari:
- a)se il fatto e' stato commesso su quantitativi esigui e tali da fare ritenere che il colpevole ha agito al fine di provvedere al fabbisogno dell'alimentazione familiare od alle esigenze della propria azienda agricola;
- b)ovvero se il colpevole, non avendo in tutto o in parte osservato le norme relative al conferimento dei generi suddetti all'ammasso entro il termine originariamente indicato, si e' uniformato alle norme medesime entro il nuovo termine che sia stato successivamente fissato dall'ufficio competente;
- II)amnistia per le contravvenzioni;
- III)amnistia per i delitti politici per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore nel massimo a tre anni, oppure una pena pecuniaria, con esclusione dei delitti preveduti nei capi I, II, IV e V, titolo I, libro II del Codice penale e dei reati preveduti nell'art. 3 del decreto legislativo 10 maggio 1945, n. 234.
Testo vigente dal 7 febbraio 1948
