Art. 18 — Assunzione di prove non rinviabili

Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art18 · fonte del testo