Le attribuzioni demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cinematografia, teatro e spettacoli in genere, nonche' in materia di stampa e di radio e quelle spettanti all'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica, sono assolte rispettivamente dalla Direzione generale dello spettacolo, dal Servizio delle informazioni e dall'Ufficio della proprieta' letteraria artistica e scientifica che vengono all'uopo istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Direzione generale dello spettacolo assorbe l'Ufficio centrale della cinematografia, di cui alla legge 16 maggio 1947, n. 379. Il Servizio stampa presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero e' trasferito al Ministero degli affari esteri.
Testo vigente dal 17 aprile 1948
