Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche:

  • a)l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti;
  • b)la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;272~art53 · fonte del testo