(Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili) 1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
