(Applicazione e supplenza dei magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili) 1. I magistrati addetti agli uffici giudiziari minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti a imprescindibili esigenze di servizio.

Testo vigente dal 5 agosto 1989

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;272~art3 · fonte del testo