L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di navigazione, alla durata della linea, nonche' al numero dei lavoratori marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa. Il comandante dell'unita' provvede a che il materiale sanitario di cui al comma 1 sia sempre disponibile ed e' responsabile della custodia e della gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma restando tale responsabilita', il comandante della nave puo' delegare la custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio, componente del servizio di prevenzione e protezione. Il comandante puo' richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza medica tramite radio alla nave piu' vicina con medico a bordo o al Centro Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonche' alla stazione costiera che offre assistenza medica. Per pronta consultazione dell'equipaggio, e' disponibile a bordo, a spese dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art24 · fonte del testo