Il campione deve essere rappresentativo di almeno il 95 per cento della superficie coltivata ad alberi da frutto. Le superfici non coperte dai campionamenti costituiscono oggetto di una stima. Per quanto riguarda i risultati dell'indagine per campione, l'errore di campionamento non deve superare il 3 per cento rispetto al livello di attendibilita' del 68 per cento per il totale della superficie nazionale coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie. Nell'effettuazione dell'indagine sono adottate le misure per limitare e, ove necessario, valutare gli errori di osservazione sull'intera superficie coltivata ad alberi da frutto di ciascuna specie.

Testo vigente dal 2 ottobre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-24;270~art3 · fonte del testo