Art. 66 — Proroga del termine di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali

Se alla scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione non e' ancora avvenuta, in tutto o in parte, ma risultano in corso iniziative di imminente definizione, il commissario straordinario puo' chiedere al tribunale, con l'autorizzazione del Ministero dell'industria, sentito il comitato di sorveglianza, la proroga del termine di scadenza del programma. La proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. Il tribunale provvede con decreto motivato. Alla scadenza del termine prorogato, il commissario straordinario presenta una ulteriore relazione a norma dell'articolo 61, commi 3 e 4.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art66 · fonte del testo